PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Dopo l'emissione dell'invito di cui al primo periodo del comma 1, l'eventuale archiviazione del procedimento deve essere disposta da un magistrato della sezione giurisdizionale competente, appositamente incaricato dal presidente della medesima sezione. Il magistrato incaricato può denegare motivatamente l'archiviazione. In tale caso, il procuratore regionale è obbligato a emettere l'atto di citazione anche nei confronti dei soggetti cui è stato rivolto l'invito di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla notifica della decisione da parte della cancelleria del magistrato incaricato.
      1-ter. L'autorizzazione alla proroga per l'emissione dell'atto di citazione in giudizio di cui al quarto periodo del comma 1, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio tra le parti, che sono appositamente sentite dalla sezione giurisdizionale competente.
      1-quater. A pena di inammissibilità, il procuratore regionale non può modificare, nell'atto di citazione in giudizio, le ragioni poste alla base del presunto danno erariale rispetto a quelle indicate nell'invito di cui al primo periodo del comma 1».